Il D. Lgs. 81/08, noto anche come Testo Unico sulla sicurezza, per le attrezzature di lavoro prevede una serie di adempimenti riportati nei commi 8 e 11 dell’art. 71.
(art. 71 comma 8 D.Lgs. 81/08):
Il datore di lavoro provvede affinché: le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento; le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
(art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/08):
Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in Allegato VII (D.Lgs. 81/08) a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni (prima dell’entrata in vigore, il 21 agosto 2013, della legge di conversione del Decreto del Fare erano, 60 giorni) dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti privati abilitati. Per eseguire le verifiche l’INAIL può avvalersi di soggetti privati abilitati Le successive verifiche sono richieste dal datore di lavoro, a sua libera scelta, ai soggetti privati abilitati o all’Asl. Il Dlgs. 81/08 distingue quindi due tipi di interventi: quelli previsti nel comma 8 sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente, quelli previsti nel comma 11 servono come controllo al fine di verificare che il datore di lavoro abbia eseguito tutti i controlli periodici indicati del costruttore dell’attrezzatura di lavoro e che l’attrezzatura sia in buono stato di conservazione e sicura per all’utilizzo.
I controlli possono essere eseguiti da un tecnico competente, cioè personale che abbia conoscenze adeguate per poter rilevare, o dichiarare l’assenza, di anomalie sulla attrezzatura.
I controlli di manutenzione periodica non sostituiscono le verifiche periodiche obbligatorie. Mentre i primi possono essere eseguiti dal datore di lavoro, se ha le competenze, o da ditte specializzate scelte dal datore di lavoro. I controlli periodici previsti dall’art. 71 comma 11 possono essere eseguiti da un soggetto privato abilitato, scelto dal datore di lavoro, o dalle ASL. La prima verifica periodica è sempre seguita dall’INAIL.
Chi effettua la manutenzione NON PUÒ ESEGUIRE VERIFICHE PERIODICHE che devono essere di tipo indipendente.
Gli Organismi abilitati alle verifiche periodiche NON POSSONO ESEGUIRE I CONTROLLI DI MANUTENZIONE.
L’azienda, in fase di effettuazione di una verifica, deve assicurare le seguenti condizioni operative:
- l’apparecchiatura di sollevamento, con gli eventuali accessori, deve essere resa disponibile il giorno preventivamente concordato per la verifica;
- l’area di lavoro riservata all’effettuazione della verifica deve essere accessibile esclusivamente agli operatori incaricati di seguire il controllo con il verificatore;
- il personale manovratore deve essere in possesso dei requisiti di formazione, informazione, addestramento previsti dall’art. 71 comma 7 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- deve essere disponibile la documentazione richiesta comprensiva di manuale d’uso e manutenzione, registro di controllo e certificati CE di eventuali parti sostituite;
- devono essere predisposti i carichi di peso noto che consentano di effettuare la prova di carico;
- per gru mobili/trasferibili (autogru, gru a torre, ponti sviluppabili, gru su autocarro) con più di venti anni, all’atto della verifica il datore di lavoro deve esibire documentazione relativa alla verifica straordinaria ex art. 3.2.3 dell’Allegato II del DM 11/4/2011;
È inoltre raccomandabile che in sede di verifica siano presenti gli incaricati della manutenzione, siano essi interni o esterni all’azienda.