Con l’entrata in vigore del DPR 462 del 22 ottobre 2001, viene fatto obbligo al datore di lavoro di far eseguire verifiche periodiche sulle seguenti tipologie di impianti:
- impianti di messa a terra alimentati con tensione fino a 1000 V
- impianti di messa a terra alimentati con tensione oltre 1000 V
- impianti e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
- impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di incendio o esplosione.
Il Decreto rende obbligatorie le verifiche in tutti gli ambienti di lavoro, intesi come luoghi in cui opera personale o a tempo indeterminato o saltuariamente, ma con continuità nel tempo.
Le verifiche periodiche servono ad accertare che i componenti dell’impianto (relativi ai sistemi di protezione dai contatti indiretti), considerati singolarmente e nel loro insieme, mantengano i livelli di efficacia e di sicurezza stabiliti dalle norme CEI.
Operativamente, le verifiche si esplicano attraverso le seguenti fasi:
- analisi della documentazione impianto
- esame a vista dei luoghi e dell'impianto
- verifiche strumentali (misure empiriche) secondo le metodologie descritte nelle norme CEI.
L'obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del datore di lavoro.
L'inosservanza di questo obbligo viene contestata in fase di attività di vigilanza da parte di ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc. Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dell’Organismo di Ispezione, per poterlo esibire in occasione di controlli dagli Enti preposti.
O.Emme.Bi. srl è un Organismo di ispezione abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto Direttoriale del 14 maggio 2021 per l’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01 di:
- Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati con tensione fino e oltre i 1000V;
- impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.
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